Istituti autonomi case popolari, somme e crediti da locazione e alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, impignorabilità

La norma della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 85 – là dove dispone che le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dall’alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli istituti autonomi case popolari, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell’art. 828 c.c. – costituisce norma di legge direttamente impositiva di un vincolo di impignorabilità di tali somme e crediti, come tale integrante un caso di limitazione della responsabilità patrimoniale di detti enti, ai sensi del secondo comma dell’art. 2740 cod. civ., occorrendo al fine dell’insorgenza del vincolo soltanto che siano iscritti nei capitoli di bilancio o in contabilità speciale, senza che sia loro impressa alcuna specifica destinazione.

 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 26.2.2016, n. 3773