Istanze istruttorie non riproposte in sede di conclusionale: è rinuncia

L’interpretazione degli artt. 189, 345 e 346 c.p.c., secondo cui l’istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, non determina alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo, poichè dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere nè rendere disagevole il diritto di “difendersi provando”, subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata dal giudice dell’istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendosi anche il diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato. La interpretazione della volontà della parte di ritenere implicita la conferma della richiesta di ammissione delle prove non è consentita perchè preclusa dal principio della assoluta inequivocità della posizione difensiva sottoposta al giudice che deciderà la causa al fine di tutelare il contrapposto diritto di difesa della parte avversaria e dal regime dei “nova” in appello relativamente alle istanze istruttorie.

 

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del  23.04.2019, n. 11162