Istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate in appello, mancata riproposizione nelle precisazioni delle conclusioni, conseguenze

Le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l’atto d’appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.3.2018, n. 5028