Istanze istruttorie: diversità tra primo (istanza di prova) e secondo grado (argomentare una specifica questione di merito probatorio)

Nel giudizio di primo grado la valutazione demandata al giudice (istruttore) è quella della “rilevanza ed ammissibilità” (ex art. 183 comma 7 c.p.c.) della prova formulata da una delle parti in relazione ad un processo da istruire in vista di una decisione non ancora presa (il giudice deve valutare una verosimiglianza di affidabilità della prova richiesta); nel giudizio di appello, dove una pronuncia sul merito è stata già emessa con relativa valutazione della sufficienza dell’istruttoria svolta, la parte appellante ha l’onere di formulare istanze istruttorie in modo diverso da ciò che avviene in primo grado (dove lo schema da rispettare è indicato nell’art.183 comma 6 c.p.c.) formulando non una mera “istanza” di prova ma argomentando una specifica questione di merito probatorio contrapponendo alle valutazioni del giudice di primo grado diverse e distinte argomentazioni e la loro concreta rilevanza ai fini dell’auspicata riforma (ciò che il paragrafo n.2 dell’art. 342 c.p.c. indica come “’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”).

Corte di appello di Roma, sentenza del 12.5.2023, n. 3397