Istanze di prova: valutazione sincronica e complessiva

L’assunzione di testi non indicati in lista è ammissibile solo nei limiti previsti dall’art. 257 c.p.c. la cui enunciazione deve ritenersi tassativa. Esiste il principio della valutazione sincronica e complessiva delle istanze di prova delle parti con la non ammissibilità di sostituzione dei testimoni con altri non indicati nei modi e nei termini previsti di cui all’art. 244 c.p.c. Scarica qui la sentenza in formato pdf >>   CondividiPost correlati:La valutazione della prova è attendibilità rappresentativa. Ai fini del ricorso per Cassazione, serve la prova della certezza sull’esito favorevole della causa, laddove il… Maggio 11, 2022 Istanze istruttorie ..........

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