Istanza per l’esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c.: occorre dedurre elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto

L’esibizione di documenti non può essere chiesta, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio; e ciò in quanto potrebbe determinarsi una protrazione della fase istruttoria priva di qualsiasi utilità, anche per la stessa parte istante, a danno del principio di ragionevole durata del processo.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 5.10.2015, n. 19872