Istanza del creditore per l’apertura della liquidazione giudiziale: la sussistenza del credito è condizione dell’azione

L’iniziativa del creditore per l’apertura della liquidazione giudiziale va qualificata come un’azione di parte, sicché la sussistenza del credito in capo all’istante – e quindi la sua qualità di creditore – costituisce una condizione dell’azione e come tale è il presupposto imprescindibile per attivare il procedimento in parola.

Tribunale di Vicenza, decreto del 1.2.2024