Iscrizione di ipoteca da parte di un esattore, domanda di accertamento dell’illegittimità convenendo sia l’ente che l’esattore, litisconsorzio necessario, conseguenze

Qualora, di fronte all’iscrizione di ipoteca da parte di un esattore, il soggetto contro cui l’iscrizione sia avvenuta, proponga domanda di accertamento dell’illegittimità dell’iscrizione assumendo l’inesistenza della pretesa per cui l’iscrizione è avvenuta e convenendo sia l’ente titolare della pretesa di riscossione sia l’esattore, si verifica, per iniziativa dell’attore, un litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che, se la domanda viene accolta ed impugni l’ente, la causa è inscindibile e l’impugnazione deve coinvolgere ai sensi dell’art. 331 c.p.c., anche l’esattore. Ove ciò non sia avvenuto e il giudice d’appello non abbia provveduto ai sensi dell’art. 331 c.p.c., la parte appellata, avendo causato la nullità dello svolgimento del processo anch’essa per non avere rilevato la nullità pur rilevabile d’ufficio, non può dedurla come motivo di ricorso per cassazione, in quanto il relativo potere, siccome regolato dell’art. 157 c.p.c., comma 3, si è consumato nel grado di appello.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 21.4.2021, n. 10480