Iscrizione a ruolo eseguita prima della notifica della citazione: quali conseguenze?

Deve escludersi che sia inesistente o inefficace un’iscrizione a ruolo eseguita dall’attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite e, conseguentemente, che sia affetta da nullità insanabile la costituzione dello stesso attore, perchè, nonostante l’inversione dell’ordine temporale stabilito dalla legge per le due attività processuali, non viene meno la possibilità di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento, dovendosi, d’altro canto rilevare, sia che l’art. 165 c.p.c., comma 2, in caso di pluralità di convenuti, consente la possibilità della notificazione ad alcuno di essi quando la causa sia stata già iscritta a ruolo, sia che l’eventualità di un processo iniziato con citazione notificata dopo l’iscrizione è prevista dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 5, comma 3.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.9.2020, n. 19118