Irragionevole durata del processo, sentenza passata in giudicato per improcedibilità del proposto ricorso in cassazione: da quando decorre il termine per la domanda di equa riparazione?

In tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo, qualora il giudizio presupposto si sia concluso a seguito del passaggio in giudicato della relativa sentenza dovuto alla tardiva proposizione del ricorso per cassazione, va affermato che il termine di decadenza semestrale per la proposizione della domanda per equa riparazione, previsto dall’art. 4, l. n. 89 del 2001, inizia a decorrere dalla data di scadenza del termine per notificare il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado relativa al giudizio presupposto e non dalla data di deposito della sentenza della Suprema Corte con cui è stato dichiarato improcedibile il ricorso in cassazione.

Il verificarsi della decadenza per il mancato rispetto del termine semestrale per la proposizione della domanda per equa riparazione, previsto dall’art. 4, l. n. 89 del 2001, è rilevabile anche d’ufficio, in ragione della indisponibilità della posizione del soggetto passivo rispetto al diritto azionato, cioè dell’amministrazione pubblica chiamata a corrispondere il richiesto indennizzo, come pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 16 settembre 2009 n. 19976; Cass. 7 giugno 2006, n. 13287; Cass. 15 ottobre 2004 n. 20326; Cass. 5 dicembre 2002 n. 17261), con un indirizzo applicabile anche sotto il vigore del testo novellato dell’art. 4, non oggetto di sostanziali modifiche sotto tale profilo.

 

Corte di appello di Reggio Calabria, sezione civile, decreto del 13.11.2015