Irragionevole durata del processo, rimedi preventivi: entro quando formulare la richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario?

Nei termini che seguono il principio di diritto ex artt. 384 c.p.c., comma 1 e art. 143 disp. att. c.p.c.: “la L. n. 89 del 2001, art. 1-ter, comma 1, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 149 del 2022, e nella parte in cui prevede che costituisce, altresì, rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell’art. 183-bis c.p.c. entro l’udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’art. 2, comma 2-bis, va interpretato nel senso che detta richiesta deve essere formulata entro l’udienza di trattazione ovvero entro i termini di cui sopra, solo al ..........

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