Irragionevole durata del processo: è ammissibile un indennizzo di solo 500 Euro per ciascun anno di ritardo?

In tema di equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il giudice, nel determinare la quantificazione del danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo, può scendere al di sotto del livello di “soglia minima” là dove, in considerazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, parametrata anche sulla condizione sociale e personale del richiedente, l’accoglimento della pretesa azionata renderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tutto sproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto. Pertanto, ben si può escludere che un indennizzo di 500,00 Euro per ciascun anno di ritardo, possa essere di per sé considerato irragionevole e quindi lesivo dell’adeguato ristoro che la giurisprudenza della Corte europea intende assicurare in relazione alla violazione del termine di durata ragionevole del processo [Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del  8.10.2014, n. 21285].

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