Irragionevole durata del processo: carattere devolutivo dell’opposizione e regolazione delle spese di lite

L’opposizione ex art. 5-ter della parte privata insoddisfatta dall’esito della fase monitoria ha carattere pretensivo, a differenza di quella erariale che ha sempre e solo natura difensiva. Pertanto, salvo l’ipotesi d’opposizione incidentale, il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto emesso ai sensi dell’art. 3, comma 5, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese. Di conseguenza queste ultime nel caso di rigetto dell’opposizione vanno regolate in maniera del tutto autonoma, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorchè essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto monocratico che abbia accolto solo parzialmente la domanda di equa riparazione. Il carattere devolutivo dell’opposizione significa non già che il decreto emesso ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5, sia travolto dalla mera proposizione del ricorso di cui all’art. 5-ter detta Legge, ma solo che alla Corte d’appello adita in composizione collegiale è rimessa la cognizione dell’intera materia controversa, senza che il giudizio incontri altri limiti se non quelli derivanti dai capi del decreto monocratico che siano oggetto d’opposizione. Con il corollario che solo l’accoglimento totale o parziale di quest’ultima travolge il decreto, il quale, diversamente, in caso cioè di rigetto dell’opposizione, permane quale unico titolo esecutivo per il pagamento dell’indennizzo. Detto provvedimento, in altri termini, è sostituito dalla decisone collegiale solo se ed in quanto l’opposizione sia accolta. Del resto, se esso diventasse inefficace per il solo fatto di essere stato opposto, non se ne spiegherebbe la possibilità d’inibitoria prevista dall’art. 5 ter,  comma 4.

 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 22.12.2016, n. 26851