Invio di corrispondenza direttamente alla controparte: quando è illecito deontologico?

In base ad una corretta interpretazione del combinato disposto degli artt. 6 e 27 del codice deontologico previgente (trasfusi negli artt. 9 e 41 del codice deontologico vigente) e dell’art. 21 dello stesso codice:

a)      l’elencazione delle eccezioni al divieto di inviare direttamente corrispondenza alla controparte (di cui agli artt. 27 e 41 citati) non deve considerarsi tassativa ma meramente esemplificativa potendo rientrarvi anche altre ipotesi purchè si tratti di fattispecie nelle quali il collega della controparte sia stato informato o la corrispondenza sia stata inviata anche a lui e non siano rilevabili elementi che denotino mancanza di lealtà o correttezza nell’operato del mittente o nel contenuto della corrispondenza;

b)      pertanto, alle suddette condizioni, può rientrarvi anche l’invio di una lettera alla controparte nella quale senza richiedersi alla stessa il compimento di determinati comportamenti le vengano fornite informazioni di fatti significativi nell’ambito dei rapporti intercorsi tra le parti, come l’avvenuto pagamento del debito da parte dei propri clienti;

c)      infatti, anche una simile corrispondenza ha un contenuto di natura sostanziale e risulta diretta ad evitare l’inizio di procedure esecutive o di altre iniziative nei confronti dei propri clienti e quindi ha una finalità di prevenzione non dissimile da quella propria di molte delle eccezioni elencate (in modo non tassativo) dall’art. 27 cit., sicchè può essere configurata come funzionale a sollecitare una condotta collaborativa della controparte cioè un “determinato comportamento”, consistente nella chiusura dei rapporti tra le parti;

d)      alle suddette condizioni e in particolare in assenza di elementi che denotino mancanza di lealtà o correttezza nell’operato del mittente o nel contenuto della corrispondenza, non può farsi applicazione della norma di chiusura di cui all’art. 9 del codice deontologico vigente (già artt. 5 e 6 del previgente codice deontologico) facendo riferimento alla causale interna – o movente della decisione dell’avvocato di inviare la corrispondenza anche alla controparte, se essa è emersa soltanto per effetto di dichiarazioni effettuate dall’incolpato nel corso del procedimento disciplinare, in quanto tali dichiarazioni sono da considerare manifestazioni del diritto di difesa e quindi, per effetto di una corretta applicazione dell’art. 21 del codice deontologico, non possono farsi rientrare nel “comportamento complessivo dell’incolpato”.

 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 4.7.2018, n. 17534