Invio a mezzo P.E.C. della cartella esattoriale e formato “.p7m”

L’invio a mezzo P.E.C. della cartella esattoriale ben può essere qualificato come invio del documento informatico originale, o di una sua copia informatica. La validità della notifica presuppone solamente che l’atto sia messo a disposizione del destinatario e la disponibilità nella sua casella di posta elettronica certificata soddisfa questo requisito.In ogni caso, si rammenta che l’eventuale irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell’atto ha prodotto il risultato della conoscenza dello stesso determinando così il raggiungimento dello scopo legale.Comunque, il carattere immodificabile del formato “.p7m” riguarda le ipotesi in cui è prevista e disciplinata in modo specifico la procedura di notificazione di atti giudiziari che prevedono la firma digitale; si tratta, infatti, del formato che presiede alla firma e rende l’atto unico e non modificabile. Ma la cartella di pagamento è un atto che deriva dagli estratti di ruolo e che non necessita di alcuna firma in calce, richiamando solo gli estremi della posizione debitoria del contribuente. Né si può automaticamente traslare nell’ambito della procedura amministrativa fiscale una disposizione prevista per il processo civile telematico. La fonte normativa dell’obbligo di utilizzo del formato “.p7m” è l’art. 12 del Provv. 28 dicembre 2015 del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero Giustizia (DGSIA), in base all’art. 11 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 44 del 21.02.2011. Già la disposizione richiamata ammette sia il formato PAdES-BES (o PAdES Part 3, ossia Pdf) sia quello CAdES-BES (ossia p7m). Ma soprattutto, il formato “.p7m” risponde alla esigenza di garantire la provenienza certa del documento tramite l’apposizione della firma digitale e di assicurare la non modificabilità del documento. E queste esigenze sono certamente soddisfatte rispetto a files nati originariamente in pdf. Posto che la cartella di pagamento per sua natura non è atto oggetto di sottoscrizione, non si vede per quale ragione dovrebbe pretendersi l’estensione del file .p7m che serve proprio alla certificazione della firma digitale.

 

 

Commissione tribunale regionale Sicilia – Palermo – sezione prima, sentenza del 10.07.2018, n. 2895