Invalidità della notifica del ricorso e del decreto per equa riparazione per l’irragionevole durata del processo: cosa deve provare l’opponente?

Necessitata l’applicazione analogica delle norme sul decreto ingiuntivo, va da sé che anche l’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter, ove proposta tardivamente a cagione della assunta invalidità della notifica del ricorso e del decreto per equa riparazione soggiacciano all’applicazione, del pari analogica, dell’art. 650 c.p.c. Norma che la costante giurisprudenza di questa S.C. interpreta nel senso che non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Va pertanto affermato che la nullità della notificazione prescritta dalla L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 2, può essere fatta valere unicamente con le forme dell’opposizione ex art. 5-ter stessa legge, che ove proposta scaduto il relativo termine soggiace alle medesime condizioni indicate dall’art. 650 c.p.c., comma 1, analogicamente applicato.

 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 26.10.2016, n. 21658