Intervento volontario, preclusioni, domande nuove ed autonome

La formulazione della domanda costituisce l’essenza stessa dell’intervento principale e litisconsortile, sicchè la preclusione sancita dall’art. 268 c.p.c. non si estende all’attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento “fino all’udienza di precisazione delle conclusioni”, configurandosi solo l’obbligo, per l’interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie. Solo deve aggiungersi che da tanto evidentemente deve derivare, in applicazione di generali principi di diritto processuale ricavabili direttamente dall’art. 153 c.p.c., in favore di queste ultime il potere di invocare la rimessione in termini per le attività che allegassero e dimostrassero come necessitate dall’estrinsecazione della facoltà in tal modo riconosciuta all’interventore.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 28.2.2017, n. 5032