Intervento del terzo nel rito famiglia dopo Cartabia

A seguito della c.d. Riforma Cartabia, applicabile ratione temporis al presente procedimento, nel rito unitario del procedimento di diritto di famiglia, è stato per la prima volta espressamente contemplato e disciplinato all’art. 473 bis 20 c.p.c. l’intervento volontario del terzo, prescrivendosi che lo stesso debba avvenire nelle modalità previste per la costituzione del convenuto, prevedendo altresì che: “Il terzo non può intervenire oltre il termine stabilito per la. costituzione del convenuto, salvo che compaia volontariamente per l’integrazione necessaria del con traddittorio “.

Come ben sottolineato da altra giurisprudenza di merito, il nuovo disposto normativo costituisce un indizio della volontà del legislatore di ammettere l’intervento di terzi nei procedimenti di separazione, divorzio e quelli relativi alla regolamentazione della filiazione.

Evidente è che, nei procedimenti di famiglia, i tipici interventori sono gli ascendenti, il cui interesse ad agire dovrà essere oggetto di verifica volta per volta in sede di ammissione.

Tribunale di Pisa, ordinanza del 24.07.2024