Intervento adesivo volontario, litisconsorzio necessario, causa inscindibile: impugnazione dell’interventore fondata sugli stessi motivi fatti valere dell’appellante principale

A seguito di intervento adesivo volontario, ai sensi dell’art. 105 c.p.c., pur ricorrendo un’ipotesi di cause sostanzialmente scindibili, si configura un litisconsorzio necessario processuale e la causa deve considerarsi inscindibile anche nei confronti dell’interventore la cui impugnazione è sempre ammissibile anche quando sia fondata sugli stessi motivi fatti valere dell’appellante principale. Il litisconsorzio processuale determina, infatti, la inscindibilità delle cause anche in ipotesi in cui non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, dovendo la presenza di più parti nel giudizio di primo grado necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di soggetti che siano stati parti del giudizio, compreso l’interventore adesivo, legittimato, quindi, a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto l’impugnazione principale e su un capo di sentenza diverso da quello oggetto di questa impugnazione [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 6.5.2015, n. 9150].

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