Intervento adesivo dipendente e legittimazione ad impugnare

Va confermato che, l’interventore adesivo dipendente non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare la sentenza che ha concluso, in senso sfavorevole alla parte principale adiuvata, il giudizio nel quale l’intervento è stato spiegato, se non con riferimento alle questioni attinenti alla qualificazione dell’intervento, o alla condanna alle spese poste a suo carico, statuizioni queste che, – incidendo direttamente e sfavorevolmente sull’interventore adesivo, – radicano il suo interesse ad impugnare. In ragione di tanto, dunque, – ed in coerenza con la posizione secondaria, e subordinata, rivestita dall’interventore adesivo dipendente, – il ricorso per cassazione da lui proposto in via autonoma e principale, – al di fuori delle ipotesi in cui, come detto, ricorre un’autonoma legittimazione ad impugnare, – va esaminato come ricorso incidentale adesivo rispetto a quello della parte adiuvata, dovendosi ritenere consentito all’interventore di aderire ad una siffatta impugnazione.

Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza del 24.3.2021, n. 8289