Intervento adesivo dipendente, ammissibilità

Con l’intervento adesivo dipendente, o “ad adiuvandum”, disciplinato dall’art. 105, II comma, cod. proc. civ., il terzo che abbia un proprio interesse ad agire è legittimato ad intervenire nel processo a sostegno delle ragioni di una delle parti, senza proposizione di nuove domande o introduzione di un nuovo oggetto. Diversamente, si configurerebbe un intervento principale o adesivo autonomo, con cui verrebbe introdotta l’ulteriore domanda del terzo intervenuto, volta a far valere un proprio diritto, e quindi ad ampliare il thema decidendum. Ai sensi dell’art. 268 cod. proc. civ., l’intervento è ammesso sino alla precisazione delle conclusioni; il II comma individua invece un limite ai poteri processuali dell’interventore, il quale non potrà comunque compiere quegli atti che, in quel momento del processo, sono ormai preclusi alle altre parti. Per consolidata giurisprudenza, però, la preclusione di cui al II comma dell’art. 268 cod. proc. civ. riguarda anche le figure di intervento principale e adesivo autonomo, ed opera solo in riferimento ai poteri istruttori, e non anche a quelli assertivi: diversamente, infatti, verrebbe frustrato lo scopo stesso dell’intervento.

Tribunale di Milano, sentenza del 14.12.2020