Interruzione della prescrizione: rilievo d’ufficio in base ad allegazione prodotta oltre il termine di decadenza per le domande e le eccezioni in senso stretto

Confermato che quella di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato, così da poter essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, tale rilevabilità deve operare sulla scorta di allegazioni e produzioni documentali tempestivamente e ritualmente introdotte in giudizio; rilevabilità che è indipendente dalle già verificatesi decadenze sulle domande e sulle eccezioni in senso stretto (ferma restando la necessità che il rilievo d’ufficio si fondi su fatti costitutivi introdotti ritualmente e tempestivamente in causa). Da ciò discende che rituale e tempestiva può essere, indipendentemente dalla pregressa allegazione nella fase introduttiva, anche soltanto la produzione di un documento di per sé suscettibile di essere valutato (anche d’ufficio) dal giudice al fine di ravvisarvi l’effetto interruttivo della prescrizione [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 17.3.2015, n. 5208].

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