Interruzione del processo per morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, omessa dichiarazione o notificazione dell’evento, conseguenze

Infatti, l’interruzione del processo per morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore si verifica, solo nel momento in cui l’evento è dichiarato dall’avvocato stesso; quest’ultimo non è tenuto a fare tale dichiarazione, né è vincolato ad alcun termine per farla, poiché la legge gli attribuisce il potere, come dominus della lite, di valutare l’opportunità di portare o no alla legale conoscenza del giudice e della controparte la notizia dell’evento idoneo a produrre l’interruzione del processo; sicché fino a quando l’evento non sia dichiarato o notificato, il rapporto processuale resta immutato, consentendo eccezionalmente la legge che il procuratore continui a svolgere il suo mandato anche se la parte che glielo aveva conferito sia nel frattempo deceduta o divenuta incapace.

In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione.

 

Tribunale di Massa, sentenza del 2.12.2015, n. 1268