Interruzione del processo per morte e legittimazione.

Qualora uno degli eventi idonei a determinare l’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 301 cod. proc. civ., quale la morte della parte, si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, e tale evento non venga dichiarato né notificato dal difensore della parte colpita dall’evento interruttivo, il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati, e, quindi, da e contro gli eredi. Infatti, al fine di riconoscere la persistente legittimazione del procuratore della parte originaria, in relazione al giudizio di impugnazione, non è invocabile il principio di ultrattività del mandato che, attribuendo al procuratore la possibilità di continuare a rappresentare in giudizio la parte che gli abbia conferito il mandato, e costituendo deroga al principio secondo il quale la morte del mandante estingue il mandato (secondo la normativa sulla rappresentanza e il mandato di cui all’art. 1722 n. 4 cod. civ.) va contenuto nei limiti della fase del processo in cui si é verificato l’evento non dichiarato né notificato [Corte di Appello di Campobasso, sentenza del 18.1.2014].

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