Interruzione del processo a seguito dell’intervenuto fallimento, riassunzione: adempimenti e termini per evitare l’estinzione del giudizio
Circa l’estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dopo che sia stato dichiarato interrotto a seguito dell’intervenuto fallimento di una delle parti, con riferimento al dies a quo dal quale decorre il termine trimestrale di cui all’art. 305 c.p.c., va confermato che tale norma, laddove indica letteralmente la decorrenza del termine “dall’interruzione”, deve essere interpretato non dalla data del fatto interruttivo ex se (e, cioè dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento) ma dal momento in cui la parte interessata ne sia venuta a conoscenza in forma legale.
Va confermato che la riassunzione del processo (art. 303 c.p.c.) si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell’udienza.
Corte d’Appello di Bologna, terza sezione civile, sentenza del 28.6.2016