Interrogatorio formale, mancata risposta della parte: quale valore probatorio?

L’art. 232 c.p.c. prevede che, in caso di interrogatorio formale, se la parte non si presenta senza giustificato motivo, il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio “valutato ogni altro elemento di prova” rappresentato, nella fattispecie, dalle dichiarazioni dei testi escussi e dalla documentazione prodotta in atti prima indicata. Occorre osservare, infatti, che alla mancata risposta della parte la norma sopra citata ricollega il potere del giudice di ritenere i fatti dedotti come ammessi solo previa combinata valutazione di ogni altro elemento istruttorio a disposizione in base ad una valutazione discrezionale del medesimo giudice, il quale è tenuto a valutare la circostanza della mancata risposta alla luce del più ampio quadro probatorio emergente dagli atti di causa e, quindi, può negare alla stessa qualsiasi rilevanza, specie in presenza di risultanze contrarie, avendo la stessa valore di argomento di prova o di indizio o comunque di elemento istruttorio integrativo o sussidiario idoneo ad incidere sul convincimento del giudice solo in concorso con le altre risultanze di causa. Invero, non sconosce questo Giudice l’esistenza di un diverso orientamento che qualifica la fattispecie della mancata risposta all’interrogatorio formale come prova liberamente valutabile, con la conseguenza della sua idoneità a suffragare autonomamente il convincimento del giudice senza bisogno di supporti probatori ulteriori o sulla semplice base della mancata proposizione di prove in senso contrario, ma ritiene che tale orientamento non tenga nel dovuto conto ciò che è imposto dalla norma sopra citata, e cioè che la valutazione del giudice in ordine alla mancata risposta debba avvenire comunque valutato ogni altro elemento di prova in atti; e tale ulteriore elemento di prova è stato fornito con la documentazione in atti e con le dichiarazioni dei testi escussi in ordine alla sussistenza ed alla durata del rapporto di lavoro, alle modalità di espletamento della prestazione, alle mansioni svolte ed all’orario di lavoro svolto.

Tribunale di Roma, sentenza del 17.6.2020