Interpretazione del contratto: la Cassazione su dato letterale, interpretazione sistematica e intenzione dei contraenti
Nell’interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate e, solo se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall’art. 1362 all’art. 1365 c.c., e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall’art. 1366 c.c., all’art. 1371 c.c.
Qualora il giudice abbia fatto ricorso all’interpretazione sistematica del contratto, deve indicare il contenuto delle clausole contrattuali che ritiene prevalenti rispetto al dato letterale.
L’intenzione dei contraenti va ricostruita con riferimento alla conclusione del contratto e non sulla base di eventi successivi indipendenti dalla volontà delle parti.
Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 20.5.2022, n. 16351