Interpretazione conforme alla CEDU non può travalicare il dato testuale della norma interna e giungere ad una vera e propria sua disapplicazione

Come noto infatti l’art. 117, co. 1, Cost. condiziona l’esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle regioni al rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali rientrano quelli derivanti dalla convenzione europea dei diritti dell’uomo, le cui norme (come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo) costituiscono fonte integratrice del parametro di costituzionalità introdotto dal citato comma 1 dell’art. 117 Cost. e la loro violazione da parte di una legge statale o regionale comporta che tale legge – ove non possibile l’interpretazione conforme – deve essere dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, sempre che la norma della convenzione non risulti a sua volta in contrasto con una norma costituzionale. A differenza del diritto comunitario, come ripetutamente chiarito dalla Corte costituzionale, quest’ultimo suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice nazionale, con eventuale contestuale disapplicazione delle norme di diritto interno con esso contrastanti, il diritto convenzionale, in quanto appartenente al genus del diritto internazionale pattizio, non può essere direttamente applicato dal giudice comune, il quale dovrà risolvere le eventuali antinomie interpretando le norme interne in senso conforme alle norme convenzionali, salva come detto la possibilità di sollevare una questione di legittimità costituzionale delle prime per contrasto con l’art. 117 Cost.. Il tentativo di interpretazione conforme peraltro non può consentire al giudice di travalicare il dato testuale della norma interna e giungere ad una vera e propria sua disapplicazione non consentita appunto per il contrasto con la convenzione EDU.

TAR Emilia-Romagna, Bologna, sezione seconda, sentenza del 6.5.2024, n. 320