Intermediari finanziari e prova testimoniale dell’avvenuta informativa
La prova dell’assolvimento degli obblighi informativi incombenti sull’intermediario può essere data anche mediante deposizione testimoniale del funzionario della banca, non essendo richiesta la prova scritta e non essendo il dipendente incapace a testimoniare.
Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 12.11.2019, n. 29242
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