Interesse ad agire, accertamento: effetto utile alla parte istante titolare di un interesse attuale e concreto

L’accertamento dell’interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l’intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all’utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, in quanto il soggetto che agisce in giudizio dev’essere titolare dell’interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l’intervento del giudice. Difatti, l’interesse ad agire comporta la verifica sull’idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte istante, dovendo escludersi soltanto nel caso in cui la decisione risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 19.4.2017, n. 9914