Intelligenza artificiale ed onere probatorio, in materia di procedura di mobilità straordinaria
L’illegittimità della procedura deriva non dalla scelta di ricorrere all’algoritmo per le operazioni di trasferimento, ma dal fatto che l’Amministrazione non si è preoccupata di prevedere e di dimostrare che sul piano tecnico il ricorso alla procedura informatizzata garantisse la legalità della procedura stessa, nel senso di assicurare che i trasferimenti avvenissero poi sulla base di criteri legittimi e comprensibili. In altri termini, non può presumersi che dalla circostanza di aver “affidato” la combinazione dei dati della procedura di mobilità a un sistema di intelligenza artificiale derivi, per ciò solo, la legittimità della procedura, occorrendo dimostrare che tale sistema abbia effettivamente funzionato in base a parametri che siano in definitiva rispettosi dei principi generali dell’azione amministrativa.
Tribunale Bari, sezione lavoro, sentenza del 30.05.2023, n. 1565 (Giudice M. Procoli)