Integrazione della citazione: cosa accade se fatta con modalità diverse da quella prevista dall’art. 164 c.p.c.?

Il realizzarsi dell’integrazione della domanda con una modalità diversa da quella ordinariamente prevista dall’art. 164 c.p.c., commi 5 e 6, non deve pregiudicare i diritti del convenuto, al quale il sesto comma appena richiamato riconosce, in particolare, il diritto di presentare una comparsa di risposta: atto con il quale, com’è noto, possono non solo dedursi eccezioni (cosa possibile anche con la memoria di replica prevista dall’art. 183 cit., comma 5), ma anche proporsi domande riconvenzionali ed effettuarsi chiamate di terzi in causa (che siano conseguenza dell’integrazione della domanda avversaria). Non vi è dubbio che tali facoltà debbano essere riconosciute al convenuto anche allorché l’integrazione della domanda dell’attore sia contenuta nella memoria da questi presentata ai sensi dell’art. 183, comma 5. In tal caso, una decisione di puro rito non soltanto non sarebbe inevitabile, ma non sarebbe neppure ragionevole: essa comporterebbe, infatti, con la necessità d’iniziare un nuovo giudizio dopo quello dichiarato nullo, una immotivata duplicazione dei giudizi e un altrettanto immotivato ritardo della decisione di merito [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 2.2.2015, n. 1862].

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