Insinuazione al passivo fallimentare, opposizione: la questione della legittimazione in caso di associazione tra professionisti

In tema di opposizione all’ammissione solo parziale del credito in seguito a domanda di insinuazione al passivo fallimentare – posto che l’associazione professionale costituisce un centro autonomo di imputazione e di interessi, tanto nel caso in cui assuma la titolarità dei rapporti di prestazione d’opera, quanto in quello in cui si limiti a dare vita a una condivisione di segreteria, da cui discende tra l’altro che, naturalmente, lo studio associato e i singoli professionisti, che vi si associano, costituiscono dei centri di imputazione e di interessi distinti tra loro – alla questione se nell’ambito della figura dell’associazione tra professionisti un centro di interessi diverso da quello che ha presentato la domanda nel primo grado del giudizio possa, pur non avendo preso parte allo stesso, impugnare il provvedimento di rigetto della detta domanda va data risposta negativa.

 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 24.5.2019, n. 14321