Ingiuria, illecito civile e abrogazione del reato ex d.lgs. 7/2016, appello: al giudice penale è precluso l’esame, ai fini dell’eventuale conferma, delle statuizioni civili

Alla luce del principio generale in forza del quale il giudice penale in tanto può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente pervenga a una dichiarazione di responsabilità penale (ossia il collegamento in via esclusiva tra decisione sulle questioni civili e condanna dell’imputato), va affermato che (fuori dai casi in cui la disciplina introduttiva dell’abolitio criminis preveda che il giudice dell’impugnazione decide sulla stessa ai soli effetti civili) nel giudizio sull’impugnazione dell’imputato avverso una sentenza di condanna agli effetti penali e agli effetti civili, il proscioglimento con la formula “perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato” a seguito dell’abrogazione della norma incriminatrice disposta dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 1, è precluso l’esame, ai fini dell’eventuale conferma, delle statuizioni civili. Difatti, la sanzione pecuniaria civile è irrogata dal giudice competente a conoscere dell’azione di risarcimento del danno: di conseguenza, una previsione analoga a quella del D.Lgs. n. 8 del 2016, art. 9, comma 3, (e a quella di cui all’art. 578 c.p.p.), impedendo che il giudice civile sia investito dell’azione di risarcimento del danno con riferimento agli illeciti per i quali sia già intervenuta almeno la sentenza di condanna penale in primo grado, risulterebbe del tutto incoerente con la previsione in forza della quale le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili di cui al D.Lgs. n. 7 del 2006, si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili (art. 12, comma 1).

 

Cassazione penale, sezione quinta, sentenza del 11.5.2016, n. 19516