Ingiunzione Europea, opposizione, prosecuzione del giudizio secondo la disciplina della procedura civile ordinaria, termine per agire

In tema di ingiunzione Europea ai sensi del Regolamento CE n. 1896 del 2006, qualora l’ingiunzione emessa dal giudice italiano venga opposta dal debitore ingiunto a norma dell’art. 16 del Regolamento ed il creditore abbia chiesto all’atto della domanda di emissione dell’ingiunzione Europea oppure prima della sua emissione che il processo, per il caso di opposizione, prosegua secondo la disciplina della procedura civile ordinaria, si deve ritenere che, nella situazione di mancato esercizio da parte dello Stato Italiano del potere di dettare una disciplina delle modalità della prosecuzione, quest’ultima sia regolata direttamente dalle disposizioni emergenti dall’art. 17, del Regolamento ed al lume del Considerando 24 di esso, con la conseguenza che la regola per la prosecuzione si rinviene reputando spettante al giudice italiano che emise l’ingiunzione, all’atto della comunicazione al creditore della proposizione dell’opposizione ai sensi del paragrafo 3 dell’art. 17, il potere di fissare un termine al medesimo creditore invitandolo ad introdurre la tutela secondo la disciplina processuale civile ordinaria secondo la forma che egli individuerà in base alla disciplina processuale italiana ed in relazione alla natura della situazione giuridica creditoria azionata con la domanda ingiuntiva, restando escluso il potere del giudice di procedere a tale individuazione.

L’inosservanza del termine sarà regolata dal secondo inciso dell’art. 307 c.p.c., comma 3, e produrrà l’estinzione del giudizio.

Per effetto della prosecuzione del giudizio con la forma di introduzione dell’azione individuata dal creditore, la litispendenza resterà ricollegata alla proposizione, cioè al deposito, della domanda di ingiunzione Europea.

 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 31.1.2019, n. 2840