Infedeltà del legale che non abbia dato esecuzione al mandato difensivo: no alla rimessione in termini

La rimessione in termini, disciplinata dall’art. 153 c.p.c., non può essere riferita a un evento esterno al processo, quale la circostanza dell’infedeltà del legale che non abbia dato esecuzione al mandato difensivo, atteso che tale evento attiene esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte sostanziale e il professionista incaricato ai sensi dell’art. 83 c.p.c., che può assumere rilevanza soltanto ai fini di un’azione di responsabilità promossa contro quest’ultimo, e non già, quindi, spiegare effetti restitutori al fine del compimento di attività precluse alla parte.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 23.6.2020, n. 12249