Inesistenza e nullità dell’atto processuale

L’atto processuale è inesistente solamente se privo degli elementi necessari alla sua qualificazione come atto inquadrabile e riconoscibile in una astratta fattispecie giuridica, nel qual caso si considera “tamquam non esset” e, pertanto, insuscettibile di sanatoria; mentre è viceversa nullo, e come tale sanabile ex art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ., qualora sia soltanto privo di un elemento (o inficiato da un vizio), essenziale ai fini della produzione di effetti processuali [Tribunale di Milano, sezione settima, sentenza del 16.7.2013].

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