Inesatta indicazione del nome del convenuto e omessa indicazione del codice fiscale: nullità?

L’inesatta indicazione del nome del convenuto in una parte dell’atto di citazione, non pregiudica la validità dello stesso, se il complessivo contenuto della citazione e la sua notificazione all’effettivo convenuto rendano evidente che è intervenuto un mero errore materiale, così come l’omessa indicazione del codice fiscale non comporta alcuna nullità dell’atto.

Tribunale di Salerno, sentenza del 31.10.2019 n. 3471