Inefficacia del pignoramento per tardivo deposito nella nota di trascrizione: Mantova non condivide l’orientamento della Cassazione perchè va seguita la lettera della legge
Secondo la Cassazione, nel caso in cui sia l’ufficiale giudiziario a provvedere alla trascrizione, il creditore dovrà depositare, a pena di inefficacia, la nota di trascrizione, nei quindici giorni successivi alla sua restituzione da parte dell’ufficiale stesso; nell’ipotesi in cui sia il creditore a procedere alla trascrizione, egli, a pena di inefficacia, dovrà provvedere al deposito della nota nei quindici giorni successivi alla sua restituzione da parte del Conservatore.
Il Tribunale di Mantova ritiene di doversi discostare dall’ orientamento espresso dalla S.C., non sedimentato in successive pronunzie di analogo contenuto, preferendo la lettura che della norma ha dato la prevalente giurisprudenza di merito, compreso il collegio della sentenza impugnata, per le seguenti considerazioni. Per quanto previsto dall’art. 12 preleggi c.c., nell’applicare la norma, si deve anzitutto privilegiare il senso reso palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione (c.d. interpretazione letterale) e dalla intenzione del legislatore (c.d. interpretazione logica). Se i primi due criteri non sono sufficienti, occorre ricorrere alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (c.d. analogia legis); se il caso rimane dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato (c.d. analogia iuris).
Tanto premesso l’art. 557, terzo comma, non menziona la nota di trascrizione fra i documenti da depositarsi entro un certo termine, a pena di inammissibilità. Al contrario, la lettera della norma è chiara nel collegare l’inefficacia al mancato o ritardato deposito di una serie di atti – la nota di iscrizione a ruolo, copia dell’atto di pignoramento, copia del titolo esecutivo, copia del precetto- tra i quali non figura la nota di trascrizione; vieppiù, il fatto stesso che esista un terzo comma dell’art. 557 c.p.c., volto ad indicare gli atti da depositarsi nel termine quindicinale a pena di inefficacia, conferma che solo alcuni dei documenti indicati al secondo comma dell’art. 557 c.p.c. rilevano, quanto alla tempestività del deposito, sulle sorti del processo esecutivo. Se così non fosse, il legislatore si sarebbe limitato a comminare l’inefficacia direttamente al comma secondo dell’art. 557 c.p.c., con riferimento al mancato tempestivo deposito di tutti i documenti ivi elencati; e non vi sarebbe stata alcuna ragione per introdurre il terzo comma dell’art. 557 c.p.c., se tutti gli incombenti di cui al secondo comma del medesimo articolo fossero prescritti entro un termine perentorio, a pena di inefficacia del processo.
In sostanza non esiste alcun dato letterale che consenta di affermare che il creditore, allorchè provveda direttamente alla trascrizione del pignoramento, debba procedere al deposito della nota entro quindici giorni dalla restituzione a pena inefficacia; ed anzi appare difficile sostenere che, a fronte della chiara previsione dell’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 557 c.p.c., che impone al creditore di provvedere al deposito della nota “non appena restituitagli”, senza ulteriori specificazioni, i quindici gg. debbano decorrere dalla data di consegna del Conservatore.
Sotto un profilo sistematico, poi, alla luce del principio, vigente in materia esecutiva, della tassatività delle cause estintive del processo esecutivo, non è qui rinvenibile una causa di estinzione tipica, in quanto né il secondo né il terzo comma dell’art. 557 c.p.c. comminano espressamente l’inefficacia del pignoramento per il caso di deposito della nota di trascrizione oltre i quindici giorni dalla sua consegna al creditore da parte del Conservatore.