Indice dei documenti allegati al fascicolo, mancata sottoscrizione da parte del cancelliere: quali conseguenze?

L’irritualità, consistente nella mancata sottoscrizione da parte del cancelliere dell’indice dei documenti allegati al fascicolo e prodotti all’atto della costituzione in giudizio, incidendo sul diritto di difesa, preclude alla parte la possibilità di utilizzare i documenti stessi come fonte di prova ed al giudice di esaminarli, salvo che la controparte legittimata a far valere l’irritualità non ne abbia accettato, anche implicitamente, il deposito con il discuterne il valore ed infirmarne il contenuto. La sottoscrizione dell’indice del fascicolo da parte del cancelliere ha la funzione di attestare la regolarità della esibizione degli atti e dei documenti che la parte vi inserisce, nonchè la data dell’esibizione, con lo scopo precipuo di mettere i documenti esibiti a disposizione della controparte in modo che la stessa possa esercitare il diritto di difesa. In mancanza, peraltro, di contestazioni sulla esibizione o sui documenti, l’omissione della sottoscrizione dell’indice del fascicolo da parte del cancelliere costituisce mera irregolarità formale, che non preclude l’utilizzazione dei documenti medesimi ai fini del giudizio.

 

NDR: in senso conforme Cass. n. 9077 del 05/07/2001 e n. 11088 del 11/06/2004; sul diritto di difesa si veda VIOLA, Diritto di difesa ex art. 24 Cost. (Istituti di procedura civile): voce

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 26.6.2018, n. 16811