Inderogabilità della fase preliminare sommaria delle opposizioni esecutive successive all’inizio dell’esecuzione

Va confermata l’inderogabilità della fase preliminare sommaria delle opposizioni esecutive successive all’inizio dell’esecuzione: lo svolgimento della preliminare fase sommaria del giudizio di opposizione davanti al giudice dell’esecuzione, espressamente prevista dalla attuale formulazione dagli artt. 615, comma 2 (per l’opposizione all’esecuzione), e dagli artt. 617, comma 2, e 618 (per l’opposizione agli atti esecutivi), nonché dall’art. 619 c.p.c. (per l’opposizione di terzo all’esecuzione) non può essere ritenuta meramente facoltativa, anche laddove l’opponente non intenda richiedere provvedimenti cautelari ai sensi dell’art. 624 c.p.c. La struttura cd. bifasica della fase introduttiva delle opposizioni esecutive è infatti prevista dalla legge in funzione di una pluralità di esigenze, non riconducibili al solo interesse della parte opponente ma anche (e soprattutto) volte ad assicurare finalità di carattere pubblicistico e di tutela delle altre parti del processo esecutivo, nonché del regolare andamento di quest’ultimo.

Tribunale di Roma, sentenza del 7.4.2020, n. 5859