indennità decurtata anche con riferimento ai rapporti in corso: questione di legittimità costituzionale
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, c. 1, L.R. Calabria 4/1985 (recante la determinazione dell’indennità di funzione del Difensore civico in Calabria) – richiamato dall’art. 3, c. 5, L.R. 28/2004 in materia di indennità di funzione, rimborso spese e trattamento di missione spettanti al Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza per la Regione Calabria – come sostituito dall’art. 1, L.R. 13/2011, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4” (per effetto delle modifiche introdotte con la detta L.R. 13/2011: l’indennità di funzione del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza è stata decurtata del 75; al medesimo non competono più, entro l’ambito regionale, il rimborso chilometrico e il trattamento di missione in caso di trasferta, mentre in ambito extraregionale la determinazione della misura e delle modalità di corresponsione delle indennità accessorie è rimessa all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, salva la necessità di autorizzazione, prima non necessaria, delle trasferte da parte del Presidente del Consiglio). Dubita in particolare il Giudicante che, nella parte in cui si applichi anche ai rapporti in corso alla data della sua entrata in vigore, la norma in oggetto contrasti con il principio di tutela del legittimo affidamento nella certezza dei rapporti giuridici e il parametro della ragionevolezza di cui agli artt. 3 Cost. e 117, c. 1, Cost., in relazione quest’ultimo all’art. 1, Protocollo n. 1 CEDU perché, venendo a modificare in peius, senza un’inderogabile esigenza, in maniera improvvisa ed imprevedibile ed in misura eccessiva e sproporzionata, l’indennità di funzione in precedenza spettante al Garante, violerebbe il legittimo affidamento riposto dal Garante già in carica nel mantenimento del trattamento indennitario previsto al momento del conferimento del ruolo: la discrezionalità del legislatore regionale non poteva spingersi, senza il rispetto dei limiti di ragionevolezza, prevedibilità e proporzionalità, fino ad incidere anche sulle situazioni sostanziali poste in essere dalla legge precedente, frustrando così l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto. Vanno pertanto trasmessi gli atti alla Corte costituzionale.
Tribunale di Catanzaro, sezione seconda civile, ordinanza del 18.1.2018
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