Indebito pensionistico e onere della prova

Va condiviso il principio per cui il pensionato che agisca in giudizio per sentire accertare di non dovere restituire quanto l’Ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, ha l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata. Infatti, gli atti con cui l’Inps gestisce le pratiche pensionistiche hanno natura meramente ricognitiva di diritti che sorgono o non sorgono esclusivamente in ragione del verificarsi dei fatti costitutivi previsti dalla legge, e come tali non costituiscono provvedimenti amministrativi rispetto ai quali possa predicarsi un obbligo di motivazione ex lege n. 241/90; sicchè nella materia dell’indebito pensionistico, come in genere nella materia previdenziale, non rileva la formale legittimità dei provvedimenti dell’Istituto ma l’esistenza o l’inesistenza dei diritti che vengono in considerazione. Da ciò deve seguire che, se è vero che il preteso debitore non può vedersi accollare un onere probatorio avente ad oggetto una pretesa restitutoria indeterminata, ai fini del riparto dell’onere probatorio non sembra poter rilevare in modo definitivo il fatto che la richiesta di ripetizione sia stata o meno operata in modo da consentire l’identificazione del titolo della restituzione, quanto il fatto che l’Inps individui la ragione dell’indebito in causa. Una volta che l’Inps, costituendosi tempestivamente abbia allegato la ragione dell’indebito, non vi è motivo di non ritenere che il preteso debitore non resti gravato dall’onere di provare di aver diritto alla prestazione che già gli sia stata corrisposta, e rispetto alla quale sia prospettato l’indebito.

Tribunale di Roma, sentenza del 11.2.2021