Incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti e motivazione apparente

La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perchè siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l’omissione abbia in concreto inciso sull’attività del giudice, nel senso di averne comportato o un’omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime. Non è ravvisabile la c.d. motivazione apparente, equiparabile alla mancanza assoluta di motivazione, quando la sentenza esamina le principali questioni oggetto della controversia, laddove non possa ritenersi che le sue argomentazioni siano talmente generiche o contraddittorie da non consentire di riconoscerla come giustificazione del decisum [Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 27.03.2015, n. 6225].

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