Incompetenza territoriale e art. 38 c.p.c.

In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall’art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l’indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice adito possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato.

Tribunale di Milano, sentenza del 12.11.2021