Incompetenza in sede di opposizione a decreto ingiuntivo

La sentenza con cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo si dichiari l’incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull’opposizione ma contiene, anche se implicitamente, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, in quanto tale declaratoria è conseguenza necessaria e inscindibile dalla pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso; di conseguenza ciò che trasmigra al giudice “ad quem” non è propriamente la causa di opposizione , ma una causa che si svolge secondo il rito ordinario, sulla base della previsione dell’articolo 645 cod. proc. civ. Pertanto, la riassunzione tempestiva della causa davanti al giudice dichiarato competente non consente a quest’ultimo di richiedere d’ufficio, a norma dell’articolo 45 cod. proc. civ., il regolamento di competenza se non denuncia la violazione di uno dei casi di competenza inderogabile di cui all’articolo 28 del codice di procedura civile.

 

 

 

Tribunale di Roma, sezione sesta, sentenza del 30.01.2018