Incompetenza: cosa si intende per rilievo non oltre la prima udienza?

A norma dell’art. 38 c.p.c., l’incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c., è rilevata, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, la quale, nel rito ordinario, si identifica con l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c., e, nel processo del lavoro, corrisponde alla (prima) udienza di discussione fissata con il decreto giudiziale disciplinato dall’art. 415 c.p.c. Pertanto, nel rito del lavoro, al rilievo dell’incompetenza, anche la disposizione dell’art. 428 c.p.c., comma 1 (secondo la quale nei processi davanti al giudice del lavoro l’incompetenza territ ..........

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