Inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c.: possibile il ricorso in Cassazione con questi limiti

Le Sezioni Unite civili, a risoluzione di contrasto, hanno affermato che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello adottata ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi propri della stessa costituenti violazioni della legge processuale, purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, compatibilità che non sussiste ove si denunci l’omessa pronuncia su un motivo d’appello attesa la natura complessiva del giudizio “prognostico”, ponendosi, eventualmente, solo un problema di motivazione.

Cassazione civile, sezioni Unite, sentenza del 2.2.2016, n. 1914