Inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, ordinanza richiamante l’art. 348-ter c.p.c., strumenti di tutela

Va confermato il principio per cui la decisione che pronunci l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, ancorchè adottata con ordinanza richiamante l’art. 348-ter c.p.c., ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, differendo, così, dalle ipotesi in cui tale giudizio prognostico venga espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativamente previsti.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 7.3.2017, n. 5619