Inammissibilità dell’appello: la trascrizione dei motivi d’appello e della motivazione dell’ordinanza d’inammissibilità sono requisiti processuali speciali di ammissibilità del ricorso per cassazione

La trascrizione dei motivi di appello e della motivazione dell’ordinanza emessa dalla Corte di appello ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. sono requisiti processuali speciali di ammissibilità del ricorso per cassazione proposto ai sensi della citata norma, al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità, tramite la dimostrazione che esse sono state ritualmente prospettate in grado di appello [Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 10.7.2015, n. 14496]. Scarica qui >> CondividiPost correlati:Notifica dell'appello a mezzo PEC, omesso deposito dei files telematici della notifica, inamm ..........

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